Statuto

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Articolo 1 – Denominazione e sede

L’ Associazione denominata “Associazione Guide Turistiche Abilitate Roma” in breve “AGTAR” con sede in Roma, via Tracia 4, costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, è retta dalle norme del presente statuto.

Articolo 2 – Scopo

AGTAR è una libera Associazione di fatto, senza scopo di lucro. E’ apolitica, apartitica, estranea a qualsiasi credo religioso e ad ogni forma di discriminazione. Intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

L’Associazione ha come scopi:
– Valorizzare e promuovere la figura professionale delle Guide Turistiche sia presso l’opinione pubblica che presso gli Enti pubblici e privati, sia nel territorio nazionale che all’estero.
– Valorizzare le competenze specifiche delle Guide Turistiche di Roma e del Lazio e promuovere il loro ruolo di ambasciatori culturali del territorio in cui sono abilitate.
– Difendere e tutelare i diritti e la professionalità delle Guide Turistiche di Roma e del Lazio.
– Migliorare e facilitare le condizioni di lavoro delle Guide Turistiche di Roma e del Lazio.
– Garantire la preparazione, la qualità e l’etica professionali delle Guide Associate.
– Rilasciare l’attestazione di qualità professionale delle Guide Associate, ai sensi della Legge 4/2013.
– Promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del territorio e del patrimonio culturale di Roma e del Lazio.
– Promuovere il turismo di Roma e del Lazio.
– Migliorare la qualità dei servizi turistici offerti a Roma e nel Lazio, facilitando l’apertura di siti meno noti, allungando gli orari di apertura dei siti più famosi e promuovendo azioni che migliorino l’accesso dei turisti ai monumenti.
– Contrastare l’abusivismo nel settore turistico, sia nel campo delle visite guidate che in quello commerciale, che porta al degrado della città e ad innumerevoli forme di illegalità.

Per il conseguimento di tali fini, l’Associazione potrà organizzare e svolgere le seguenti attività:
– Iniziative di rappresentanza dei Soci e della categoria professionale presso Enti pubblici e privati.
– Attività e azioni volte al contrasto e alla risoluzione delle situazioni e delle problematiche che limitano e penalizzano il libero e pieno esercizio della professione di Guida Turistica.
– Attività di formazione, corsi di aggiornamento e viaggi di studio per i propri Soci e per le altre guide turistiche.
– Attività di formazione e corsi di aggiornamento per insegnanti e per operatori didattici, culturali e turistici.
– Attività editoriale e promozionale, sia a mezzo stampa (libri, brochure, pieghevoli, riviste) che con mezzi audio, video e multimediali (CD, DVD, Web, mail, filmati e altre tecniche di nuova generazione). – Corsi, lezioni, conferenze, convegni, incontri, seminari e laboratori didattici
– Attività di studio, ricerca e consulenza.
– Mostre, concerti, manifestazioni teatrali e musicali ed eventi di qualsiasi tipo, purché nell’ambito del settore cultura, ambiente, turismo e tempo libero.
– Visite guidate.
– Attività di promozione e collaborazione con Enti pubblici e privati, Musei, Università, Società, Associazioni, Comitati e altri organismi.
Tutte le attività di cui sopra dovranno essere idonee al perseguimento dello scopo statutario. L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo delle iniziative che si inquadrano nei suoi fini; essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza dagli organi di governo delle aziende pubbliche e private e dalle organizzazioni sindacali.
L’Associazione, al fine di garantire la necessaria capacità giuridica e patrimoniale, potrà richiedere il riconoscimento giuridico di cui all’art.14 e seg. del Codice Civile.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei Soci come precisato dall’art. 27 di questo Statuto.

Articolo 4 – Soci

L’Associazione è composta da Soci individuati unicamente in persone fisiche.

Possono far parte dell’Associazione, previa domanda di ammissione, le persone fisiche maggiori di età che si riconoscono nelle finalità di cui al precedente art. 2, che si impegnano ad accettare il presente Statuto, che hanno l’Abilitazione di Guida Turistica di Roma rilasciata dagli Organi competenti italiani secondo le norme vigenti e che hanno la residenza nella Regione Lazio.
I Soci si distinguono in:

a) Soci Fondatori. b) Soci Ordinari.
c) SociSostenitori. d) Soci Onorari.

Sono “Soci Fondatori” coloro che hanno dato vita all’Associazione e hanno sottoscritto il fondo patrimoniale iniziale.
Sono “Soci Ordinari” le persone fisiche maggiori di età che vengono ammesse a far parte dell’Associazione durante la vita dell’Associazione con le modalità previste dal successivo art. 5.

Sono “Soci Sostenitori” i Soci Ordinari che sostengono le attività dell’Associazione con contributi economici. Sono nominati Sostenitori dal Consiglio Direttivo.
Sono “Soci Onorari” coloro che per azioni, opere o donazioni hanno dato un notevole contributo all’Associazione. Sono nominati Onorari dall’Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Sono gli unici Soci ai quali non è richiesta l’abilitazione di Guida Turistica né la residenza nella Regione Lazio.

L’appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce il diritto a partecipare ad ogni attività associativa ed il diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Il tutto senza limitazione alcuna.
Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Ammissione dei Soci

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare una domanda di ammissione in cui dichiarino di attenersi al presente statuto e di osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Dovranno inoltre fornire i dati della propria abilitazione di guida Turistica di Roma (numero di tessera e anno di conseguimento della abilitazione) Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle Attività svolte dall’Associazione.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. L’eventuale rigetto della domanda, contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale, verrà comunicato con la restituzione della quota di iscrizione e dovrà essere motivato.

Articolo 6 – Diritti dei Soci

Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali.

I soci hanno diritto:

  • –  di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • –  di usufruire di tutti i servizi e le prestazioni fornite dall’Associazione ai propri associati;
  • –  di accedere, alle condizioni stabilite nel presente statuto, alle cariche sociali.Articolo 7 – Doveri dei Soci

     

    I soci sono obbligati:

  • –  a versare la quota associativa annuale deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • –  ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • –  a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione e ad astenersi daqualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

    Articolo 8 – Decadenza dei Soci

    La qualifica di Socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
a) inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle

deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

  1. b)  morosità nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrentidall’inizio dell’esercizio sociale;
  2. c)  attivitàcontrarieagliinteressidell’Associazione;
  3. d)  azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione;
  4. e)  quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione delrapporto associativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) e devono essere motivate.
Avverso la delibera di esclusione, l’Associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. Il Socio radiato non può essere riproposto.
Al Socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell’anno in corso che di eventuali anni precedenti.
La perdita della qualifica di Socio determina l’immediata decadenza da qualsiasi carica.

Articolo 9 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) ilPresidente;
d) l’Organo di Controllo, se nominato;

Articolo 10 – Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, indica le linee di sviluppo, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi, esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni che il presente statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Articolo 11 – Diritti di partecipazione e di voto

Hanno diritto di partecipazione e di voto alle Assemblee i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Vale il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del Codice Civile. La partecipazione dell’associato è strettamente personale. È prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto di voto; ciascun Socio, tuttavia, non può avere più di tre deleghe.

Articolo 12 – Convocazione

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice Presidente almeno una volta l’anno, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L’assemblea può, inoltre, essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta, con le indicazioni delle materie da trattare, di almeno un quarto degli associati. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che dovrà provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è effettuata almeno quindici giorni prima dell’adunanza sia mediante affissione di avviso nella sede legale dell’associazione, sia mediante lettera semplice, fax, e-mail o altro mezzo ritenuto idoneo per consentire la massima diffusione.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione.

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

Articolo 13 – Attribuzioni dell’assemblea

L’Assemblea dei Soci:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

  1. b)  elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo e se ritenuto necessario l’organo di controllo;
  2. c)  approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all’uopopredisposti dal Consiglio Direttivo;
  3. d)  delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;
  4. e)  delibera lo scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
  5. f)  delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla suacompetenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Costituzione e deliberazioni dell’assemblea

In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ai sensi del 1° comma dell’art. 21 C.C.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per deliberare su modifiche allo Statuto l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, ai sensi dell’art. 21 C.C.
Tutte le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il verbale viene redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, da un Segretario nominato dall’Assemblea. Quando necessario, l’Assemblea nomina due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea.

Articolo 15 – Eleggibilità ed incompatibilità

I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

a) avere raggiunto la maggiore età;
b) avere acquisito la qualità di Socio da almeno 12 (dodici) mesi;
c) essere in regola con il versamento delle quote associative;
d) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive

superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l’elezione comporta la decadenza dalla carica.
Ciascun Socio in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo potrà presentare la propria candidatura fino alle ore dodici del settimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento dell’assemblea elettiva.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri determinato dall’Assemblea dei Soci ed eletti dall’Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

  • –  il Presidente
  • –  il Vice Presidente
  • –  il Segretario
  • –  il TesoriereIl Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
    La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.
    Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
    Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l’ordine del giorno.
    Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare. Gli invitati hanno solo voto consultivo.
    Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
    Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie delegate dal Consiglio Direttivo, ma tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

    Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

    Al Consiglio sono conferiti ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

    Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

    a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
    b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
    c) predisporreeventualiregolamentiinternidasottoporreall’approvazionedell’assemblea; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
    e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
    a) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

    Articolo 18 – Il Presidente

    Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la firma per tutte le operazioni sociali, con potestà di delega; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori. Garantisce l’espletamento delle funzioni previste dal presente statuto ed il controllo sull’osservanza del regolamento, provvede al disbrigo degli affari correnti; stipula tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; convoca e presiede le assemblee dei Soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso. Può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo. Firma, impegna, apre conti correnti bancari e postali in nome e per conto dell’Associazione.

    Articolo 19 – Il Vice Presidente

    Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese- dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

Articolo 20 – Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed espleta le pratiche burocratiche e di ufficio.

Articolo 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Organo di controllo

L’assemblea degli associati qualora lo ritenga necessario, al fine di garantire un migliore funzionamento dell’Associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile che potrà essere organizzato in forma collegiale – Collegio dei Revisori – ovvero in forma monocratica – Revisore contabile – a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’Associazione medesima.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti anche tra non Soci, in possesso di requisiti professionali tali da consentire di adempiere al meglio al proprio compito. Dura in carica due anni e può essere rieletto.
Il Revisore Contabile, scelto anche tra non Soci, in possesso di requisiti professionali tali da consentire di adempiere al meglio al proprio compito, dura in carica due anni e può essere rieletto.

All’organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettaglio legislativo. L’organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’assemblea dei Soci.

L’organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente: per ciascuna riunione viene redatto un apposito verbale, trascritto nell’apposito Libro.

Articolo 23 – Decadenza

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Detta Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30.

Articolo 24 – Esercizio Sociale e Rendiconto

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo redige un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività previste dallo Statuto.
E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 25 – Risorse economiche – Fondo comune

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote associative e contributi degli associati;

  1. b)  quote e contributi per la partecipazione alle attività sociali;
  2. c)  donazioni,eredità,legalielascititestamentari;
  3. d)  contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anchefinalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini

    statutari;

  4. e)  contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. f)  entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. g)  proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimentodi attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e

    comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  7. h)  erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. i)  entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste esottoscrizioni anche a premi;
  9. j)  ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni
    imposte dalla normativa vigente.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l’associazione è costituita.

L’amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono sono regolati dal Consiglio Direttivo, che nel suo contesto dà mandato al Presidente di aprire un conto corrente a nome del Associazione con le firme depositate del Presidente e del Tesoriere.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
I versamenti dei Soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 26 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devoluti all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da numero tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo – con funzioni di Presidente – dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I Soci, con l’accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Articolo 27 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere deliberati dall’assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell’art 21 C.C.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1966, n. 622 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 28 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si deve fare riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.

Per delibera assembleare il presente statuto è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo il disposto dell’art. 1 D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997.

Roma, 2 Maggio 2015

Il Consiglio Direttivo:

Isabella Ruggiero – Presidente

Margherita Capponi – Vice-Presidente

Massimo Carducci – Tesoriere

Stefania Luttazi – Segretario

Alessandra Storniello – Consigliere